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D.P.R. 08/08/2002 n. 207Art. 9. Indirizzo e vigilanza 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, acquisendo dall'Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che risulti utile a tale fine. Nell'esercizio di tali poteri svolge in particolare le seguenti funzioni a) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi e delle priorità da raggiungere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia, nonchè direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'Agenzia rilevanti ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e priorità b) approva i programmi di attività dell'Agenzia, verificandone la rispondenza alle direttive di cui alla lettera a) c) approva i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalità definite al comma 2 d) può disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell'Agenzia o, di volta in volta, ad essa richieste dal Ministro competente per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati. Note all'art. 9: -L'art. 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente: "Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). (Art. 3 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del Decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo n. 387 del 1998). 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato g) gli altri atti indicati dal presente Decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". -L'art. 14 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). (Art. 14 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del Decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della Legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16 a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente Decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con Decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del Regio Decreto- Legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.". Art. 10. Rapporti convenzionali 1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale, attività di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalità definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 26 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta 2. Con specifiche convenzioni sono disciplinate le modalità per il coordinamento delle attività dell'Agenzia con quelle poste in essere nei settori di sua competenza dall'istituto geografico militare, dall'istituto idrografico della Marina, dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, dal Corpo forestale dello Stato, dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nota all'art. 10: -Il comma 26 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio1997, n. 113, supplemento ordinario, è il seguente: "26. È abrogata ogni diversa disposizione di Legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054.". Art. 11. Organizzazione e funzionamento 1. L'Agenzia stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di Legge, del presente statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie. 2. Con Decreto del Direttore generale sono, altresì, disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni ispettive di cui all'articolo 18. 3. Il Direttore generale adotta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il regolamento di contabilità e per la gestione giuridicoamministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, i regolamenti si intendono approvati. 4. I decreti previsti dal presente statuto sono adottati dal Direttore generale sentite le Organizzazioni sindacali. Art. 12. Servizio interno di monitoraggio e valutazione 1. Per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'Agenzia, è istituito dal Direttore generale, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione, composto da dirigenti e da esperti anche estranei all'Agenzia stessa ed alla pubblica amministrazione. Il Servizio ha il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicità dell'azione dei dipartimenti, servizi, settori ed uffici dell'Agenzia, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. |
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